Si riporta il testo completo dell'Ordinanza n.16/2004 della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, disciplinante la pratica dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, del rimorchio galleggiante “banana boat”, dell’uso delle tavole con aquilone (“kitesurf”), delle tavole a vela (“windsurf”) e natanti a vela con superficie velica inferiore a 4 mq, degli acquascooter o moto d’acqua e natanti similari, nonché l’esercizio della locazione e/o noleggio dei natanti da diporto utilizzati in attività ricreative e turistiche. Può essere preso come esempio perchè solitamente le ordinanze degli altri Compartimenti Marittimi si rassomigliano molto.
Art. 1 Ambito di applicazione
La presente ordinanza
disciplina, lungo il litorale di giurisdizione del Circondario
Marittimo di Marina di Carrara, gli aspetti relativi alla sicurezza
dei natanti e delle unità da diporto, la pratica dello sci
nautico, del paracadutismo ascensionale, del rimorchio galleggiante
comunemente denominato “banana boat”, dell’uso
delle tavole con aquilone (“kitesurf”), della navigazione
ed uso delle tavole a vela (“windsurf”) e natanti a vela
con superficie velica inferiore a 4 mq, della navigazione ed uso
degli acquascooter o moto d’acqua e natanti similari, nonché
l’esercizio della locazione e/o noleggio dei natanti da
diporto utilizzati in attività ricreative e turistiche;
Art. 2 Limiti di navigazione
dalla costa, misure di salvataggio, dotazioni di sicurezza, persone
trasportabili
I limiti di navigazione dalla costa
delle unità da diporto sono indicati nell’ordinanza n°
15/2004 in data 3 maggio 2004, emanata dal Capo del Compartimento
Marittimo di Marina di Carrara ai sensi dell’articolo 8 della
Legge n° 172/2003.
I mezzi di salvataggio e le
dotazioni di sicurezza che devono essere presenti a bordo dei
natanti da diporto sono quelli previsti dalla vigente normativa
(D.M. 5 ottobre 1999, n° 478), in relazione all'effettiva
navigazione effettuata, nonché quelli indicati nella presente
ordinanza.
Il numero di persone
trasportabili sui natanti è fissato dall’art. 13 del
D.M. 5 ottobre 1999, n.478.
Art. 3 Sci Nautico
L’esercizio dello sci
nautico è disciplinato dal D.M. 26/01/1960 integrato dal D.M.
15/07/1974, nonché, in relazione ai limiti di navigazione
dalla costa, dalla citata ordinanza n° 15/2004 in data 3 maggio
2004.
Art. 4 Paracadutismo
ascensionale
Al paracadutismo ascensionale
si applica, per quanto assimilabile, la disciplina dello sci nautico
richiamata al precedente articolo 3, nonché, in relazione ai
limiti di navigazione dalla costa, le disposizioni dell’anzidetta
ordinanza n° 15/2004 in data 3 maggio 2004.
L’attività, in
ogni caso, deve essere esercitata con l’osservanza delle
seguenti condizioni:
l’esercizio è
consentita nelle ore diurne ed in condizioni meteomarine e di
visibilità favorevoli;
le unità devono essere
dotate di sistemi di aggancio e rimorchio, nonché di
dispositivi retrovisori, riconosciuti idonei dall’Autorità
Marittima e di adeguata cassetta di pronto soccorso;
ogni unità potrà
trainare non più di un paracadutista;
a bordo dell’unità
trainante, oltre al conduttore, dovrà essere presente altra
persona esperta nel nuoto;
è vietato il sorvolo di
qualsiasi tipo di unità ed assembramenti di persone, nonché
il lancio di oggetti o di liquidi in volo;
la persona munita di paracadute
dovrà indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato
in ottemperanza alle norme in vigore per la nautica da diporto;
l’imbracatura del
paracadutista dovrà essere munita di un meccanismo di sgancio
che consenta la liberazione immediata del trainato;
il paracadute ascensionale
potrà effettuare la partenza e l’arrivo soltanto in
acque libere (da bagnanti e/o imbarcazioni), raggiungendo la zona di
mare ove è possibile esercitare l'attività con il
motore al minimo regime consentito. Nel periodo 1 maggio – 30
settembre, la partenza e l’arrivo dovranno avvenire oltre il
limite delle acque riservate ai bagnanti che dovrà essere
raggiunto a remi o utilizzando i corridoi di lancio con il motore al
minimo regime consentito. E’ fatto obbligo per il conducente
accertarsi che i corridoi siano sgombri da persone prima di
intraprendere l’attraversamento;
la distanza di sicurezza
laterale tra l’unità trainante ed altri mezzi nautici
eventualmente presenti in zona, deve essere superiore alle
dimensioni del complesso trainante (cavo/sportivo/paracadute) e
comunque non inferiore ai 50 metri;
in considerazione della
specialità dell’attività, le polizze
assicurative delle imbarcazioni dovranno contemplare espressamente
l’attività in parola, con particolare riferimento alla
copertura subita dai terzi trasportati.
Art. 5 Rimorchio galleggianti
comunemente denominati “banana boat” o simili
All’attività di
rimorchio galleggianti comunemente denominati “banana boat”
o simili si applica, per quanto assimilabile, la disciplina dello
sci nautico richiamata al precedente articolo 3, nonché, in
relazione ai limiti di navigazione dalla costa, le disposizioni
della precitata ordinanza n° 15/2004 in data 3 maggio 2004.
L’attività, in
ogni caso, deve essere esercitata con l’osservanza delle
seguenti condizioni:
l’esercizio è
consentita nelle ore diurne ed in condizioni meteomarine e di
visibilità favorevoli;
le unità devono essere
dotate di sistemi di aggancio e rimorchio, nonché di
dispositivi retrovisori, riconosciuti idonei dall’Autorità
Marittima e di adeguata cassetta di pronto soccorso;
ogni unità potrà
trainare non più di un galleggiante;
a bordo dell’unità
trainante, oltre al conduttore, dovrà essere presente altra
persona esperta nel nuoto;
le persone imbarcate sul
galleggiante dovranno indossare una cintura di salvataggio di tipo
approvato in ottemperanza alle norme in vigore per la nautica da
diporto;
l’unità
rimorchiante il galleggiante comunemente denominato “Banana
boat”, sul quale i passeggeri imbarcheranno dalla battigia,
potrà effettuare la partenza e l’arrivo soltanto in
acque libere (da bagnanti e/o imbarcazioni), raggiungendo la zona di
mare ove è possibile esercitare l'attività con il
motore al minimo regime consentito. Nel periodo 1 maggio – 30
settembre, dovrà oltrepassare il limite delle acque destinate
alla balneazione utilizzando i corridoi di lancio alla velocità
minima consentita per la manovra. E’ fatto obbligo per il
conducente accertarsi che i corridoi siano sgombri da persone prima
di intraprendere l’attraversamento;
la distanza di sicurezza
laterale tra l’unità trainante ed altri mezzi nautici
eventualmente presenti in zona, deve essere superiore alle
dimensioni del complesso trainante (cavo/galleggiante);
in considerazione della
specialità dell’attività, le polizze
assicurative delle imbarcazioni dovranno contemplare espressamente
l’attività in parola, con particolare riferimento alla
copertura subita dai terzi trasportati;
Art. 6 Impiego e circolazione
delle tavole con aquilone (Kitesurf)
L’impiego e la condotta
delle tavole con aquilone (di seguito denominate kitesurf) sono
disciplinate dal presente articolo, nonché, in relazione ai
limiti di navigazione dalla costa, dalla più volte richiamata
ordinanza n° 15/2004 in data 3 maggio 2004.
L’uso dei Kitesurf è
consentito unicamente a coloro i quali abbiano compiuto 14 anni,
nelle ore diurne ed in condizioni meteomarine e di visibilità
favorevoli.
Durante l’utilizzo dei
Kitesurf è obbligatorio:
indossare permanentemente un
mezzo di salvataggio individuale di tipo approvato ed un caschetto
di protezione;
dotare il Kitesurf di un
dispositivo di sicurezza che permetta l’apertura dell’ala
e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla
persona. A titolo esemplificativo, per il Kitesurf con barra di
controllo a due linee il dispositivo di sicurezza può essere
costituito da sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due
linee; sull’altra invece ritenuta di sicurezza vincolata alla
persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell’ala.
Per il Kitesurf con barra di controllo a quattro linee il
dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio
rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza
vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo
sventamento dell’ala);
munirsi di un attrezzo idoneo a
recidere le cime in caso di emergenza.
E’ vietato lasciare il
Kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell’ala
e riavvolto completamente i cavi sul boma.
L’atterraggio e la
partenza dei kitesurf deve essere effettuato soltanto in acque
libere (da bagnanti e/o imbarcazioni). Nel periodo 1 maggio –
30 settembre, l’atterraggio e la partenza dei Kitesurf deve
avvenire obbligatoriamente all’interno di appositi corridoi di
lancio, debitamente autorizzati dal Comune territorialmente
competente, aventi le seguenti caratteristiche:
larghezza fronte a spiaggia
minima di 30 mt. ad allargarsi fino ad una ampiezza di mt. 80 ad una
distanza dalla costa di mt. 100;
devono essere delimitati
lateralmente fino alla distanza di 300 metri dalla spiaggia da due
linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di 20 metri
l’una dall’altra;
i corpi morti delle boe
suddette costituenti le predette linee devono essere collegati fra
loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
per agevolare l’individuazione
dei corridoi di rientro in spiaggia l’ultimo gavitello esterno
(destro e sinistro) posto al limite della linea dei 300 metri deve
essere di colore arancione ed avente un diametro di 80 cm.;
ogni gavitello
dovrà riportare la dicitura “CORRIDOIO USCITA
NATANTI – VIETATA LA BALNEAZIONE”;
all’ingresso del
corridoio, presso la battigia, dovrà essere posizionato
apposito cartello riportante la stessa dicitura indicata sui
gavitelli.
In detti corridoi la partenza
ed il rientro devono avvenire con la tecnica del Body Drag (farsi
trascinare dall’aquilone con il corpo in acqua fino ad una
distanza di 100 mt. dalla battigia). Nei 100 mt. sopracitati è
consentito il transito di un Kitesurf per volta, con diritto di
precedenza ai mezzi in rientro. L’impiego del corridoio è
limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia.
Art. 7 Navigazione ed uso
delle tavole a vela (windsurf) e natanti a vela con superficie velica
inferiore ai 4 mq.
L’impiego e la condotta
delle tavole a vela (di seguito denominate windsurf) e dei natanti a
vela con superficie velica inferiore ai 4 mq, sono disciplinate dal
presente articolo, nonché, in relazione ai limiti di
navigazione dalla costa, dall’anzidetta ordinanza n°
15/2004 in data 3 maggio 2004.
L’uso dei windsurf è
consentito unicamente a coloro i quali abbiano compiuto 14 anni,
nelle ore diurne ed in condizioni meteomarine e di visibilità
favorevoli.
Coloro che esercitano il
windsurf devono indossare un mezzo di salvataggio individuale. La
tavola a vela non può trasportare più di una persona
Art. 8 Navigazione ed uso
degli acquascooter o moto d’acqua e natanti similari
L’impiego e la condotta
degli acquascooter o moto d’acqua e natanti similari, sono
disciplinate dal presente articolo, nonché, in relazione ai
limiti di navigazione dalla costa, dalla richiamata ordinanza n°
15/2004 in data 3 maggio 2004.
Gli scooter acquatici/ moto
d’acqua e natanti similari devono navigare esclusivamente in
ore diurne entro 1 miglio dalla costa in condizioni meteomarine e di
visibilità favorevoli.
Durante la navigazione deve
obbligatoriamente essere indossato un mezzo di salvataggio
individuale di tipo approvato.
Gli acquascooter/moto d’acqua
e natanti similari devono essere provvisti di dispositivo che
assicuri l’arresto del motore in caso di caduta del pilota.
Il varo, l’alaggio, la
partenza e l’approdo dei mezzi di cui trattasi, nel periodo 1
maggio – 30 settembre, è consentito dagli approdi
aperti al traffico marittimo da diporto o da corridoi debitamente
autorizzati.
Nel restante periodo dell'anno
il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo dei mezzi in
questione è consentito da qualsiasi punto dalla costa;
L’entrata, l’uscita
e la navigazione per raggiungere la zona di mare ove è
possibile utilizzare gli acquascooter/moto d’acqua e natanti
similari deve avvenire con il motore al minimo regime che consenta
la manovrabilità e il rispetto di tutte le condizioni di
sicurezza;
Art. 9 Locazione e/o noleggio
dei natanti da diporto
Per l’esercizio delle
attività di locazione e noleggio non è previsto il
rilascio di alcuna specifica autorizzazione da parte della
Capitaneria di Porto di Marina di Carrara.
Le società o ditte
individuali (al di fuori di quelle concessionarie di strutture
balneari che effettuino locazione di natanti quali jole, pattini,
canoe, sandolini, pedalò, mosconi, tavole a vela), per poter
esercitare l’attività di locazione e noleggio di
natanti da diporto devono presentare alla Capitaneria di Porto di
Marina di Carrara una dichiarazione (facsimile in allegato)
indicante:
i dati relativi alla ditta o
società;
gli estremi di iscrizione
dell’impresa presso la competente C.C.I.A.A. per tale
attività;
l’elenco dei natanti con
le rispettive caratteristiche;
la località in cui
intende svolgere la propria attività. Qualora la località
sia esterna ad un punto d'approdo occorre indicare se presso lo
stesso vi sia uno dei corridoi di lancio previsti dall'Ordinanza che
disciplina le attività balneari nel Circondario Marittimo di
Marina di Carrara. Se l’attività viene svolta in aree
demaniali marittime in concessione, occorre l’autorizzazione
del Concessionario o, per le spiagge libere, del Comune
territorialmente competente;
le generalità delle
persone preposte alla condotta dei natanti, con allegata copia del
titolo abilitativo;
nel caso di locazione/noleggio
finalizzato all’esercizio dello sci nautico, del paracadutismo
ascensionale o del rimorchio galleggianti, la generalità del
personale ausiliario esperto nel nuoto che dovrà essere in
possesso di brevetto di “assistente bagnanti”, in corso
di validità, rilasciato dalla S.N.S. di Genova o dalla F.I.N.
– Sezione Salvamento, con allegata copia dei relativi
brevetti;
dichiarazione con cui si
impegna a manlevare l’Amministrazione Marittima da qualsiasi
responsabilità per danni a persone e/o cose che possano
derivare dall’esercizio dell’attività medesima;
la dichiarazione suddetta deve
essere resa nelle forme e secondo le modalità previste per le
autocertificazioni. Alla stessa dovrà essere allegata
l’eventuale autorizzazione del concessionario o del comune,
nonché copia della polizza assicurativa di cui al successivo
punto 4;
chi intende effettuare
l’attività in questione deve munirsi, oltre che delle
previste autorizzazioni o licenze di polizia e di commercio, di
polizze assicurative necessarie a garanzia dei clienti, nonché
per responsabilità civile verso terzi (nel caso di
noleggio/locazione finalizzato alla pratica dello sci nautico, del
paracadutismo ascensionale o del rimorchio galleggianti tipo “banana
boat”, le polizze assicurative in parola dovranno
specificamente contemplare la copertura per detto tipo di attività);
ogni natante impiegato
nell’attività di locazione/noleggio deve essere
contrassegnato da un numero progressivo seguito dall’indicazione
della ditta e il numero massimo delle persone trasportabili.
(Esempio: NATANTE n.1 - DITTA XXXXXX - PERS. MAX. n. _____);
limitatamente alle unità
da diporto comunemente denominate jole, pattini, canoe, sandolini,
pedalò, mosconi, tavole a vela, acquascooters e mezzi
similari, dei natanti a vela con superficie velica non superiore a
quattro metri quadrati, la locazione e/o noleggio può essere
effettuata durante la stagione balneare dalle ore 09:00 alle ore
19:00 di ogni giorno con mare e tempo favorevoli. In caso di avverse
condizioni meteorologiche, il locatore e/o noleggiante ha l’obbligo
di segnalare la situazione di pericolo con l’esposizione di
bandiera rossa in luogo ben visibile.
le unità da diporto
comunemente denominate jole, pattini, canoe, sandolini, pedalò,
mosconi, e i natanti a vela con superficie velica non superiore a
quattro metri quadrati, ad esclusione delle tavole a vela e degli
acquascooters, qualora adibiti a noleggio/locazione possono
imbarcare un numero di persone che possano stare sedute e, comunque,
non superiore a quattro.
gli acquascooter/moto d’acqua
o natanti similari, se impiegati in attività di locazione non
possono trasportare più di due persone incluso il conducente.
il conducente di natanti da
diporto adibiti a noleggio, ad esclusione dei natanti da diporto
comunemente denominati jole, pattini, canoe, sandolini, pedalò,
mosconi, tavole a vela, e natanti a vela con superficie velica non
superiore a quattro metri quadrati, deve almeno essere in possesso
di abilitazione a motore e/o a vela, a seconda dei casi, per la
navigazione entro le 12 (dodici) miglia dalla costa.
i natanti indicati nel presente
articolo possono essere affidati solo a persone di età non
inferiore a sedici anni, se a motore, e non inferiore a quattordici
negli altri casi. Per gli acquascooter o natanti similari è
necessario aver compiuto i 18 anni. Il locatore e/o noleggiante ha
facoltà di chiedere, nell’atto della locazione e/o
noleggio, apposita dichiarazione di capacità al nuoto. Nel
caso della locazione, il locatore per natanti a motore per cui è
prescritta dalla legge per la loro conduzione la patente nautica,
dovrà accertarsi che il conduttore sia in possesso della
stessa in corso di validità.
il locatore e/o noleggiante dei
natanti da diporto di cui al presente articolo deve tenere sempre
approntata a terra un’idonea unità di salvataggio, con
salvagente anulare, cavo di rimorchio e gaffa, per interventi di
emergenza e da utilizzare per il rientro dei natanti locati e/o
noleggiati in caso di pericolo o peggioramento delle condizioni
meteorologiche.Tale specifica unità non è necessaria
quando il locatore e/o noleggiante si identifica con il titolare di
uno stabilimento balneare.
il locatore è obbligato
ad informare gli utenti sulle disposizioni vigenti in materia,
comprese le disposizioni della presente ordinanza, nonché sul
significato della bandiera rossa e dell’obbligo di rientrare
qualora venisse alzata.
il locatore e/o noleggiante,
almeno per i natanti da diporto a motore, deve annotare su apposito
registro il giorno, le generalità complete ed il recapito con
l’indicazione del numero telefonico, di colui al quale viene
affidato il natante da diporto.
Gli acquascooter/moto d’acqua
o natanti similari utilizzati in attività di locazione devono
essere dotati di apposito dispositivo di spegnimento a distanza da
utilizzare in caso di condotta non regolamentare degli stessi
E’ fatto obbligo alle
Società e/o Ditte individuali che esercitano l’attività
di locazione e/o noleggio, di munirsi di ogni altra autorizzazione,
licenza o iscrizione in Albi e/o Registri prevista dalle vigenti
normative di legge.
Art. 10 Disposizioni finali
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza,
che sarà affissa all'Albo d’Ufficio, degli Uffici
Minori e dei Comuni rivieraschi.
Salvo che il fatto non
costituisca diverso e/o più grave illecito, i contravventori
alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli
1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, dell’articolo
39 della Legge 11.02.1971 n.50 e successive modifiche ed
integrazioni, ovvero dell’articolo 650 del Codice Penale.
E’ abrogata l’Ordinanza
n° 20/2003 in premessa citata, nonché ogni altra
precedente disposizione in contrasto con la presente Ordinanza.
|